L’obbrobrioso rudere continua ad angustiare via Ramellina

Redazione –

Come sottolineato in uno degli editoriali del nostro Direttore Editoriale, Ingegner Guido Barbazza, «l’Italia è tristemente nota per la ridondante giungla di leggi, spesso non rispettate né fatte rispettare, che hanno la pretesa di normare tutto e tutti, purtroppo, come noto, spesso senza risultati apprezzabili. Nonostante ciò, è palese la mancanza di una legge di “Decoro Nazionale”, in particolare per quanto riguarda il mantenimento e la manutenzione degli edifici, siano essi pubblici o privati. Basta guardarsi in giro per vedere come il nostro supposto “Bel Paese” sia costellato di ruderi e brutture architettoniche che ne sfregiano l’immagine ed il decoro. E’ evidente come accada spesso che, in caso di mancanza di fondi, divergenze di vedute tra eredi, sequestri e dispute legali, vengano mantenuti per periodi lunghissimi, anni, lustri, decenni, edifici in totale abbandono ed assenza di manutenzione, praticamente allo stato di ruderi. Ebbene, in un paese che vanta, da solo, la stragrande maggioranza del patrimonio storico-architettonico mondiale, questo non dovrebbe essere concesso, né concepibile. Dovrebbe essere cura di ogni cittadino ed amministrazione mantenere gli edifici di proprietà e/o competenza in buone condizioni estetiche e di manutenzione. E dovrebbe essere obbligo dello Stato e degli enti locali intervenire e legiferare in materia, fino ad arrivare alla confisca ed all’esproprio di edifici che dovessero trovarsi in abbandono e privi di decoro per troppo tempo». Ciò dovrebbe accadere anche a Pra’, dove gli esempi non mancano, ad esempio in via Ramellina, dove un obbrobrioso rudere continua ad emanare senso di degrado e anche presentare fonte di pericolo. Ultimamente ci hanno pensato gli agenti atmosferici a farne crollare un pezzo, e così la via è stata transennata e i numerosi passanti devono fare una deviazione per evitare il rischio di caduta di detriti e calcinacci. Era il febbraio del 2011 quando sulle pagine de Il Praino veniva riportata la notizia dell’inizio dei lavori per demolire il rudere che da decenni deturpa via Ramellina. Una prima sezione dei piani superiori, quella che si affaccia proprio sulla crosa Praese venne abbattuta. Ma poi, tutto si fermò e non successe più nulla. Alla faccia di Enzo, abitante nella via, che commentava soddisfatto «Era ora che la buttassero giù. Ora speriamo che lo spazio che si libererà venga utilizzato in modo opportuno. Non vorremmo che, per risparmiare, si buttasse giù tutto lasciando lì le macerie. Sarebbe inaccettabile». Renato, classe ’60, ha abitato in Ramellina fino al 1993, e ricordava: «Quando io ero piccolo quella casa era già un rudere, più o meno come oggi. Noi bambini ci avventuravamo all’interno timorosi, si diceva che nella casa alloggiassero degli spiriti, e nella notte le luci della strada proiettavano una forma di croce su un muro interno, forse generata da una finestra. E’ scandaloso che un tale obbrobrio sia stato tenuto così a lungo, ma meno male che adesso hanno deciso di rimuoverlo. Meglio tardi che mai». La Redazione de Il Praino si era già occupata del caso nei numeri di Settembre, Novembre 2010 e Giugno 2011, promuovendo la demolizione, e proponendo che, al posto del rudere vi sia un nuovo e piacevole spazio o struttura che valorizzi la zona, a disposizione dei Praesi, realizzando così i desideri espressi della Famiglia Ratto-Battifora al momento della donazione dell’immobile alla Parrocchia di San Rocco, allora proprietaria e che, SE&O, evidentemente, continua a non curarsi minimamente delle legittime e sacrosante aspettative dei cittadini e anche parrocchiani, di via Ramellina. Alla prossima puntata.

2 Comments

  1. Il bene fu donato da noi eredi alla chiesa ai tempi di don Giorgio con l impegno di farne un asilo, un centro ad uso del quartiere e delle abitazioni a persone indigenti.
    Purtroppo con la dipartita di don Giorgio il tutto si blocco e ora pare che sia stato venduto a terzi.
    Che spreco……

  2. Se può essere utile, a seguire riporto un estratto del Regolamento Edilizio Comunale vigente e precisamente l’art. 89 bis perché volendo si può fare specifica richiesta di intervento al Comune di Genova affinché si applichi fino in fondo tale norma. Preciso che il nominato Regolamento Edilizio emanato dal Comune di Genova si trova facilmente in rete.
    Art. 89bis) – Recupero urbano, riqualificazione socio funzionale – Sicurezza delle costruzioni
    e dei luoghi -Aree ed edifici dismessi, edificati e in disuso
    1) Il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici sono valori di interesse
    pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell’incolumità pubblica.
    2) I proprietari o i titolari di diritti reali su tali beni devono provvedere alla custodia, alla manutenzione e al
    mantenimento del decoro degli stessi, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive,
    nonché situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Le aree
    devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e, se
    necessario, di disinfestazione o di derattizzazione. In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di
    amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque, si deve provvedere al mantenimento in efficienza e
    sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica.
    3) L’Amministrazione Comunale, qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e di incuria delle
    aree e/o degli edifici privati determini pericolo per la sicurezza, o per la salubrità o l’incolumità pubblica, oppure
    Comune di Genova

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    nocumento per il decoro e la qualità urbana, diffida i soggetti di cui al precedente comma ad eseguire interventi di
    ripristino, pulizia, messa in sicurezza e ordine delle aree, nonché di ultimazione dei lavori e/o di recupero degli
    edifici sotto il profilo edilizio, funzionale e ambientale.
    Ferma restando ogni ulteriore valutazione, e l’applicazione di altre diverse normative, ai fini del presente articolo si
    presumono abbandonati gli edifici che non siano manutenuti e utilizzati per più di cinque anni, ove tale non utilizzo
    riguardi almeno il 90% delle loro superfici.
    La decorrenza del quinquennio viene determinata sulla base di documenti pubblici e privati che comprovino in
    modo certo lo stato di abbandono quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratti di appalto, diffide, rapporti
    della Polizia Locale e/o degli uffici tecnici, permessi di occupazione suolo relativi all’installazione di opere
    provvisionali, rapporti dei VV.F e/o della competente Azienda Sanitaria Locale, e, comunque, ogni altro documento
    dal quale si possa dedurre lo stato di abbandono dell’immobile.
    Inoltre, per la medesima finalità l’Amministrazione comunale può disporre apposite campagne di rilevamento e
    monitoraggio degli edifici, anche avvalendosi dell’apporto di altre istituzioni pubbliche.
    4) Entro 90 giorni dalla notificazione della diffida di cui al comma precedente, i proprietari o i titolari di diritti reali su
    detti immobili devono presentare una proposta dettagliata per l’esecuzione degli interventi edilizi, per la
    sistemazione e la manutenzione, o per la riconversione funzionale degli stessi immobili degradati a funzioni
    pubbliche o di interesse generale, previa sottoscrizione di apposita convenzione, in conformità alle previsioni del
    Piano Urbanistico Comunale, allegando una relazione che espliciti le modalità e i tempi per l’esecuzione degli
    interventi di recupero urbano e di riqualificazione sociale e funzionale.
    5) Decorso il termine di cui al precedente comma e constatata l’inerzia dei proprietari o dei titolari di diritti reali su
    tali beni, l’Amministrazione Comunale, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore,
    provvede in via sostitutiva all’esecuzione degli interventi che si rivelino necessari in via d’urgenza per la
    manutenzione e pulizia degli immobili, ovvero a mettere in sicurezza i beni in questione.
    Le relative spese sostenute dall’Amministrazione, dovranno essere rimborsate dai proprietari o titolari di diritti reali
    su tali beni entro trenta giorni dalla richiesta, in difetto saranno riscosse coattivamente in conformità alla procedura
    prevista dalla normativa vigente.
    In caso di inottemperanza agli ordini impartiti, ai sensi della presente norma è prevista in ogni caso una sanzione
    di euro 500 in applicazione dell’art. 7 bis del decreto legislativo 267/2000.
    La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui non vengano attuati gli interventi di recupero urbano e di
    riqualificazione sociale e funzionale nei tempi e nei modi indicati nella proposta dettagliata di cui al precedente
    comma.
    6) Fermo restando quanto sopra stabilito, qualora l’inerzia del privato si protragga per oltre cinque anni, l’intervento
    sostitutivo del Comune sia troppo oneroso e lo stato di abbandono e/o di incuria delle aree e/o degli edifici comporti,
    anche alternativamente:
    un pericolo per la sicurezza, o la salubrità o l’incolumità pubblica;
    la lesione del decoro e/o il degrado urbano di contesti di città che concorrono a caratterizzarne l’immagine pubblica,
    anche avuto riguardo a profili di rilevanza storico e/o paesaggistica, nonché all’importanza economico-sociale del
    sito,
    il Consiglio Comunale, nello svolgimento della propria attività di definizione del migliore assetto urbanistico del
    territorio, al fine di perseguire l’interesse pubblico ad un corretto ed armonico utilizzo delle aree e degli edifici che
    risultino in abbandono, degrado e/o dismessi, può attribuire a tali beni una destinazione pubblica, o di interesse
    generale, assumendo gli atti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.
    7) Fatto salvo quanto disposto dai commi che precedono, l’amministrazione nel corso dell’istruttoria di nuovi
    interventi inerenti aree libere dovrà accertare se il richiedente o altra società controllata, controllante, o collegata
    Comune di Genova

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    ex art. 2359 c.c. è titolare di beni immobili in disuso e/o abbandonati, ai sensi del precedente comma 3. In caso
    affermativo l’avvio degli interventi sull’area libera, sarà condizionato alla presentazione di una proposta di
    intervento dell’immobile in disuso e/o abbandonato e all’avvio dei lavori sullo stesso.

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